Regolamento “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”

Qui di seguito ho semplicemente ricopiato dal sito dell’ Enac il regolamento per i mezzi aerei a pilotaggio remoto, in parole povere quelli che tutti conoscono come droni.

Da questo regolamento prenderò spunto per i prossimi articoli per concentrarmi su una tipologia di droni magari più bistrattata, ma più “utilizzabile” anche a livello professionale (oltre che ludico) con meno complicazioni…

REGOLAMENTO
____________________________________________________________________________
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO
Edizione 2 del 16 luglio 2015
Emendamento 3 del 24 marzo 2017


Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 2 di 36
STATO DI AGGIORNAMENTO
Edizione Data Delibera C.d.A. N°
Edizione 1 16/12/2013 42/2013
Edizione 2 16/07/2015 23/2015
Emendamento 1 21/12/2015 44/2015
Emendamento 2 22/12/2016 21/2016
Emendamento 3 24/03/2017 15/2017
Lo Stato di Aggiornamento è riportato in calce agli articoli modificati
Regolamento
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INDICE
Sezione I – Generalità
Art. 1 Premessa
Art. 2 Applicabilità
Art. 3 Scopo
Art. 4 Fonti normative
Art. 5 Definizioni e Acronimi
Art. 6 Classificazione dei SAPR
Art. 7 Impiego dei SAPR
Sezione II – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei di massa operativa
al decollo minore di 25 kg
Art. 8 Requisiti generali per l’impiego dei SAPR
Art. 9 Operazioni non critiche
Art.10 Operazioni critiche
Art.11 Autorizzazione e dichiarazione
Art.12 Operazioni con APR di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg
Art.13 Certificazione di progetto
Sezione III – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei di massa
operativa al decollo maggiore o uguale a 25 kg
Art. 14 Registrazione e identificazione
Art. 15 Aeronavigabilità
Art. 16 Certificato Acustico
Art. 17 Autorizzazione dell’operatore
Art. 18 Organizzazione dell’operatore
Art. 19 Manutenzione del SAPR
Sezione IV – Disposizioni per il pilotaggio degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto
Art. 20 Pilota di APR
Art. 21 Attestato di Pilota di APR
Art. 22 Licenza di Pilota di APR
Art. 23 Centri di Addestramento APR
Sezione V – Regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo
Art. 24 Operazioni in VLOS
Art. 25 Operazioni in EVLOS
Art. 26 Operazioni in BVLOS
Art. 27 Procedure specifiche e fornitura dei servizi di navigazione aerea
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Sezione VI – Disposizioni Generali per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto
Art. 28 Conservazione della documentazione
Art. 29 Comunicazione di eventi e indagini
Art. 30 Sanzioni
Art. 31 Data Link
Art. 32 Assicurazione
Art. 33 Security
Art. 34 Protezione dei dati e privacy
Sezione VII – Aeromodelli
Art. 35 Generalità
Sezione VIII – Disposizioni finali
Art. 36 Tariffe
Art. 37 Decorrenza e norme transitorie
Regolamento
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SEZIONE I
Generalità
Art. 1
Premessa
1. L’articolo 743 del Codice della Navigazione “Nozione di aeromobile” prevede, nella
definizione di aeromobile, i mezzi aerei a pilotaggio remoto:
“Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle
leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della
Difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il
loro impiego, sono stabilite dall’ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa
speciale in materia”.
2. Il presente Regolamento, in attuazione dell’art. 743 del Codice della Navigazione distingue,
ai fini dell’applicazione delle disposizioni del Codice, i mezzi aerei a pilotaggio remoto in
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e Aeromodelli.
3. I mezzi aerei a pilotaggio remoto impiegati o destinati all’impiego in operazioni specializzate
o in attività scientifiche, sperimentazione e ricerca, costituiscono i Sistemi Aeromobili a
Pilotaggio Remoto (SAPR) e ad essi si applicano le previsioni del Codice della Navigazione
secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
4. Gli Aeromodelli non sono considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle
previsioni del Codice della Navigazione e possono essere utilizzati esclusivamente per
impiego ricreazionale e sportivo. Pur tuttavia, il presente Regolamento contiene specifiche
disposizioni e limitazioni applicabili all’impiego degli aeromodelli, per l’uso dello spazio
aereo e a garanzia della sicurezza di cose e persone al suolo e degli altri mezzi aerei.
Art. 2
Applicabilità
1. Il presente Regolamento si applica alle operazioni dei SAPR di competenza ENAC e alle
attività degli aeromodelli, che si svolgono all’interno dello spazio aereo italiano.
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2. Ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 216/2008, sono
di competenza ENAC i SAPR di massa operativa al decollo non superiore a 150 kg e tutti
quelli progettati o modificati per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici.
3. Non sono assoggettati alle previsioni del presente Regolamento:
a) i SAPR di Stato di cui agli articoli 744, 746 e 748 del Codice della Navigazione;
b) i SAPR che svolgono attività in spazio chiuso (spazio indoor), a meno di quanto
previsto all’art. 10, comma 7 del presente Regolamento;
c) i SAPR costituiti da palloni utilizzati per osservazioni scientifiche o da palloni frenati.
[Emendamento 1 del 21/12/2015]
Art. 3
Scopo
1. Il presente Regolamento definisce i livelli di sicurezza da assicurare per le diverse tipologie
di operazioni che possono essere condotte con l’utilizzo di SAPR. Esso fornisce, nelle
Sezioni II e III, in funzione della loro massa al decollo, i requisiti da soddisfare per
impiegare le diverse categorie di SAPR.
2. La Sezione IV fornisce disposizioni per il pilotaggio degli APR, mentre la Sezione V
contiene le regole di circolazione degli APR nello spazio aereo nazionale e la Sezione VI le
disposizioni comuni per le operazioni di tutti i SAPR.
3. Nella Sezione VII vengono fornite le disposizioni e limitazioni che devono essere rispettate
per l’utilizzo degli aeromodelli nello spazio aereo nazionale.
[Emendamento 1 del 21/12/2015]
Art.4
Fonti normative
 Codice della Navigazione;
 Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio – “Regolamento
Basico”;
Regolamento
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 Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio “Requisiti
Assicurativi”;
 Regolamento (UE) n. 923/2012 Standardised European Rules of the Air – SERA;
 Regolamento ENAC “Regole dell’Aria Italia”;
 Regolamento Tecnico dell’ENAC;
 Regolamento ENAC “Servizi di Traffico Aereo”;
 Regolamento ENAC “Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il
conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici”.;
Art. 5
Definizioni e Acronimi
1. Definizioni
Aeromodellista: persona che è ai comandi di un aeromodello.
Aeromodello: dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegato
esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne
permettano un volo autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante
dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.
Aeromobile a Pilotaggio Remoto (APR): mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone
a bordo, non utilizzato per fini ricreativi e sportivi.
Aree congestionate: aree o agglomerati usati come zone residenziali, industriali,
commerciali, sportive, e in generale aree dove si possono avere assembramenti, anche
temporanei di persone.
Area di buffer: area intorno a quella delle operazioni, stabilita per garantire i livelli di safety
applicabili per la tipologia di operazioni. Tale area, deve avere caratteristiche analoghe a
quella delle operazioni, l’adeguatezza delle sue dimensioni è determinata attraverso la
valutazione dei possibili comportamenti dell’APR in caso di malfunzionamenti.
Attività di ricerca e sviluppo: consente lo svolgimento di attività di ricerca pura o
finalizzata alla verifica di determinate concezioni di progetto del SAPR stesso o di nuovi
equipaggiamenti, nuove installazioni, tecniche di impiego od usi.
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Beyond Visual Line Of Sight (BVLOS): operazioni condotte ad una distanza che non
consente al pilota remoto di rimanere in contatto visivo diretto e costante con il mezzo
aereo, che non consente di gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare collisioni.
Detect and Avoid (D&A) o Sense and Avoid (S&A) : la capacità del pilota, tramite
sistemi, di evitare collisioni a terra con veicoli ed aeromobili e collisioni in volo con altri
utilizzatori dello spazio aereo, di rispettare le regole dell’aria, di evitare collisioni con il
terreno, di evitare condizioni meteorologiche avverse, di rispettare i segnali visivi e di
mantenere la pertinente visibilità e distanza dalle nubi in modo equivalente al See and
Avoid previsto per gli aeromobili con pilota a bordo.
Extended Visual Line Of Sight (EVLOS): operazioni condotte in aree le cui dimensioni
superano i limiti delle condizioni VLOS e per le quali i requisiti del VLOS sono soddisfatti
con l’uso di metodi alternativi.
Massa operativa al decollo: valore di massa al decollo dell’APR in configurazione
operativa, incluso il pay load (apparecchiature e istallazioni necessarie per lo svolgimento
delle operazioni previste).
Operazioni Specializzate: per lo scopo di questo Regolamento si intendono le attività che
prevedono l’effettuazione, con un SAPR, di un servizio a titolo oneroso o meno, quale ad
esempio: riprese cinematografiche, televisive e servizi fotografici, sorveglianza del territorio
o di impianti, monitoraggio ambientale, impieghi agricoli, fotogrammetria, pubblicità,
addestramento.
Osservatore SAPR: persona designata dall’operatore che, anche attraverso l’osservazione
visiva dell’aeromobile a pilotaggio remoto, può assistere il pilota remoto nella condotta del
volo.
Pilota remoto: persona responsabile della condotta del volo, che mediante una stazione di
controllo a terra, agisce sui comandi di volo di un APR.
Riserva di spazio aereo: volume definito di spazio aereo riservato in via temporanea
all’uso esclusivo o specifico di determinate categorie di utenti
Restrizione dello spazio aereo: volume definito di spazio aereo entro il quale possono
essere eseguite, in vario modo, attività pericolose per i voli o per gli aeromobili in ore
determinate (“zona pericolosa”); ovvero spazio aereo al di sopra della terraferma o delle
acque territoriali di uno Stato, entro il quale il volo degli aeromobili è subordinato al rispetto
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di specifiche condizioni (“zona regolamentata”); ovvero spazio aereo al di sopra della
terraferma o delle acque territoriali di uno Stato, entro il quale il volo degli aeromobili è
vietato (“zona vietata”).
See and avoid: la capacità del pilota, tramite visione diretta, di evitare collisioni a terra con
veicoli ed aeromobili, in volo con altri utilizzatori dello spazio aereo, di rispettare le regole
dell’aria, di evitare condizioni meteorologiche avverse, di riconoscere segnali visivi, di
mantenere la pertinente distanza dalle nubi.
Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto (SAPR): sistema costituito da un mezzo aereo
(aeromobile a pilotaggio remoto) senza persone a bordo, utilizzato per fini diversi da quelli
ricreativi e sportivi, e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando (stazione
di controllo) da parte di un pilota remoto.
Sistema autonomo: SAPR per il quale il pilota non ha possibilità di controllare il volo del
mezzo intervenendo in tempo reale.
Spazio Indoor: spazio confinato all’interno di luoghi chiusi.
To be seen: la proprietà di un APR per le sue dimensioni e caratteristiche di essere
avvistato analoga a quelle di un aeromobile con pilota a bordo ai fini del rispetto delle
regole dell’aria.
Visual Line of Sight (VLOS): operazioni condotte entro una distanza, sia orizzontale che
verticale, tale per cui il pilota remoto è in grado di mantenere il contatto visivo continuativo
con il mezzo aereo, senza aiuto di strumenti per aumentare la vista, tale da consentirgli un
controllo diretto del mezzo per gestire il volo, mantenere le separazioni ed evitare
collisioni1
.
2. Acronimi
AGL Above Ground Level
APR Aeromobile a pilotaggio remoto
ARP Aerodrome Reference Point
ATS Air Traffic Services
ATZ Aerodrome Traffic Zone

1
La distanza entro cui possono essere svolte operazioni in VLOS è funzione della capacità del pilota di determinare l’effettiva
condizione dell’APR in termini di posizione, assetto e velocità, nonché presenza di ostacoli e/o altri aeromobili. Il pilota è il
responsabile finale nel determinare le condizioni di VLOS, che possono essere influenzate da condizioni meteo, posizione del
sole e ostacoli.
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CTR Controlled Traffic Region
BVLOS Beyond Visual Line of Sight
EASA European Aviation Safety Agency (Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea)
EVLOS Extended Visual Line Of Sight
SAPR Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto
SNA Servizi di Navigazione Aerea
TMA Terminal Control Area
VFR Visual Flight Rules
VMC Visual Meteorogical Conditions
VLOS Visual Line of Sight
[Emendamento 1 del 21/12/2015]
Art. 6
Classificazione dei SAPR
1. I SAPR di competenza ENAC sono classificati in base alla massa operativa al decollo del
mezzo in:
a) Sistemi con mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg;
b) Sistemi con mezzi aerei di massa operativa al decollo uguale o maggiore di 25 kg e non
superiore a 150 kg.
Art. 7
Impiego dei SAPR
1. L’impiego dei SAPR è soggetto al rispetto delle singole sezioni, come applicabili, di cui si
compone il presente Regolamento.
2. I SAPR possono essere impiegati per:
a) operazioni specializzate,
b) attività di ricerca e sviluppo.
L’impiego dei SAPR per attività promozionale durante le manifestazioni aeree è disciplinato
dalle pertinenti disposizioni dell’ENAC in materia.
3. Nel caso di operazioni specializzate per conto terzi, deve essere stipulato un accordo tra
l’operatore del SAPR e il committente nel quale le parti definiscono le rispettive
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responsabilità per la specifica operazione di volo e sulle eventuali limitazioni e condizioni
connesse, anche con riguardo alle disposizioni in materia di protezione dati di cui all’Art. 34
del presente Regolamento.
4. Le operazioni si distinguono in: VLOS, EVLOS e BVLOS.
5. II trasporto di merci pericolose deve essere autorizzato dall’ENAC.
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SEZIONE II
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo
minore di 25 kg
Art. 8
Requisiti generali per l’impiego dei SAPR
1. Il SAPR deve essere identificato attraverso l’apposizione sul mezzo aereo di una targhetta
riportante i dati identificativi del sistema e dell’operatore. Tale targhetta deve essere
installata anche sulla stazione di terra.
2. A far data dal 1 luglio 2016, in aggiunta alla targhetta di cui al precedente comma, il SAPR
deve essere dotato di un dispositivo elettronico di identificazione che consenta la
trasmissione in tempo reale di dati inerenti l’APR ed il proprietario/operatore e dei dati
essenziali di volo, nonché la registrazione degli stessi. Le caratteristiche del sistema sono
fissate dall’ENAC.
3. Tutti i SAPR devono essere dotati di un Manuale di Volo o documento equivalente.
4. Le operazioni specializzate sono svolte nel rispetto delle regole di circolazione di cui alla
Sezione V.
5. I SAPR devono essere equipaggiati con i dispositivi/sistemi necessari per l’effettuazione
delle operazioni previste in accordo alle regole dell’aria applicabili e in funzione degli spazi
aerei impegnati. Essi devono comunque essere equipaggiati con un sistema idoneo a
segnalare l’altezza a cui l’APR sta volando, al fine di garantire un positivo controllo della
quota.
6. Nelle attività condotte in condizioni VLOS, in spazi aerei non controllati, l’ENAC può
richiedere l’istallazione sull’APR di luci o altri mezzi che possano favorirne la visibilità al
pilota remoto ed eventualmente agli altri utilizzatori dello spazio aereo.
7. I SAPR devono essere condotti da un pilota in possesso del riconoscimento della
competenza in stato di validità di cui alla successiva Sezione IV del Regolamento.
8. Per le operazioni condotte in condizioni VLOS, il pilota al comando di un SAPR deve
essere visibile e chiaramente identificabile tramite mezzi che ne consentano l’immediato
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riconoscimento. Ai fini del presente regolamento è obbligatorio l’uso di giubbetti ad alta
visibilità recanti l’identificativo “pilota di APR”.
9. I SAPR che ricadono nelle previsioni di questa sezione, possono essere impiegati in
operazioni specializzate non critiche o critiche, secondo quanto previsto nei successivi
articoli 9 e 10.
10. L’effettuazione dell’attività per lo scopo “ricerca e sviluppo”, è soggetta ad autorizzazione
da parte dell’ENAC.
Art. 9
Operazioni non critiche
1. Per operazioni specializzate “non critiche” si intendono quelle operazioni condotte in VLOS
che non prevedono il sorvolo, anche in caso di avarie e malfunzionamenti, di:
 aree congestionate, assembramenti di persone, agglomerati urbani;
 infrastrutture sensibili.
2. Prima di iniziare operazioni “non critiche”, l’operatore deve presentare all’ENAC la
dichiarazione che attesti la rispondenza alle applicabili sezioni del presente Regolamento e
indichi le condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste, inclusa,
eventualmente, la necessità di operare in spazi aerei segregati. La dichiarazione è resa
dall’operatore utilizzando esclusivamente l’accesso al sito web dell’Ente (www.enac.gov.it),
fornendo le informazioni e dati previsti nella procedura, inclusi i dati della targhetta
identificativa del SAPR.
3. L’operatore è responsabile di valutare il rischio associato alle operazioni ed il permanere
delle condizioni che fanno ritenere non critiche le operazioni.
4. L’operatore deve possedere e mantenere aggiornata la documentazione prevista all’art.11,
comma 8, come applicabile.
[Emendamento 1 del 21/12/2015]
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Art. 10
Operazioni critiche
1. Per operazioni specializzate critiche si intendono quelle operazioni che non rispettano,
anche solo parzialmente, quanto al precedente art. 9, comma 1.
2. Prima di iniziare operazioni critiche l’operatore deve richiedere e ottenere l’autorizzazione
dell’ENAC.
3. Le operazioni specializzate critiche possono essere condotte ove sia assicurato un livello di
sicurezza coerente con l’esposizione al rischio, con riferimento alle operazioni
dell’aviazione generale. Il livello di sicurezza di tali operazioni è determinato dall’insieme dei
contributi forniti dal SAPR, dal pilota, dalle procedure operative e di gestione delle attività di
volo, dalle condizioni ambientali e dagli altri elementi essenziali per determinare un impiego
sicuro di tali mezzi, inclusa la corretta attuazione del programma di manutenzione. Il
sistema nel suo complesso deve pertanto assicurare un livello di affidabilità minimo
compatibile con il quadro sopra delineato e adeguato al conseguimento di appropriati livelli
di sicurezza in relazione alla tipologia di operazioni.
4. Per l’effettuazione di operazioni critiche il SAPR deve essere dotato di un mezzo di
terminazione del volo la cui funzionalità sia indipendente dal sistema primario di comando e
controllo del mezzo. La quota minima di volo da tenere deve essere determinata per ogni
sistema di terminazione del volo in modo tale da garantirne l’efficacia.
5. Per le operazioni specializzate critiche che si svolgono in condizioni VLOS in aree urbane
in scenari che non prevedono il sorvolo di persone nell’area delle operazioni e nel buffer, a
meno che tali persone non siano indispensabili alle operazioni ed addestrate allo scopo, un
adeguato livello di sicurezza può essere dimostrato tramite l’utilizzo di due sistemi
indipendenti e dissimilari, di comando e controllo e di terminazione del volo. Il sistema di
terminazione del volo deve consentire, quando attivato, la terminazione del volo all’interno
dell’area di buffer.
6. A meno di quanto previsto al successivo comma 7, è consentito il sorvolo delle aree urbane
in condizioni VLOS ai SAPR che dimostrino un accettabile livello di sicurezza. La
conformità a tale requisito è ritenuta soddisfatta ove il SAPR sia dotato di:
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a) un sistema primario di comando e controllo il cui software sia conforme agli standard
aeronautici di cui alla specifica EUROCAE ED-12 almeno al livello di affidabilità
progettuale D; standard alternativi possono essere accettati dall’ENAC ove soddisfino
gli stessi obiettivi di affidabilità,
b) sistemi idonei a mantenere il controllo delle operazioni in caso di perdita del data link o
a mitigarne gli effetti, e
c) un sistema di terminazione del volo il cui comando sia indipendente e dissimilare dal
sistema di comando e controllo e che, ove attivato, consenta una moderata
esposizione a potenziali danni da impatto.
7. Il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme
di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone è in
ogni caso proibito.
8. Ferma restando l’esclusione dal presente Regolamento della disciplina relativa all’impiego
di SAPR in spazi chiusi, in quanto essi non rientrano nello spazio aereo di competenza
dell’ENAC, le restrizioni di cui al precedente comma 7 si applicano alle operazioni
specializzate anche nel caso in cui esse siano condotte in spazi chiusi.
Art. 11
Autorizzazione e dichiarazione
1. La capacità dell’operatore del SAPR di rispettare gli obblighi derivanti dal presente
Regolamento viene attestata dall’ENAC mediante una autorizzazione nei casi di operazioni
critiche. Nei casi di operazioni non critiche, tale capacità viene dichiarata dall’operatore
secondo le modalità previste nel precedente art. 9.
2. L’autorizzazione o la dichiarazione, come applicabile, copre tutti gli aspetti inerenti la
sicurezza delle operazioni del SAPR (mezzo aereo, operazioni di volo, piloti). La domanda
di autorizzazione o la dichiarazione per l’effettuazione di operazioni specializzate può
essere presentata all’ENAC solo dopo che l’operatore abbia completato con esito positivo
la relativa attività di volo sperimentale propedeutica alle operazioni in accordo alle
previsioni di cui al successivo comma 5.
Regolamento
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3. L’operatore deve disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata all’attività e
dotarsi di un manuale delle operazioni che definisca le procedure necessarie per gestire le
attività di volo e la manutenzione dei sistemi. Il manuale include le modalità con cui
l’operatore effettua l’analisi del rischio associato alle operazioni e la gestione delle relative
mitigazioni.
4. L’attività sperimentale propedeutica è condotta dal pilota che l’operatore intende impiegare
e consente di stabilire una adeguata capacità di controllo del mezzo da parte del pilota
stesso, indagando l’inviluppo di volo in cui l’APR sarà utilizzato e in modo particolare le
manovre di emergenza. Essa è finalizzata a determinare nell’ambito di quali condizioni e
limitazioni le operazioni specializzate possono essere condotte in sicurezza.
5. L’attività sperimentale propedeutica è condotta in aree non popolate da piloti in possesso di
Attestato di cui all’art. 21, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 24; essa non necessita di
preventiva comunicazione all’ENAC. E’ responsabilità del pilota far sì che le condizioni per
l’effettuazione delle attività sperimentali siano rispettate.
6. L’operatore, oltre a soddisfare le disposizioni generali di cui alla Sezione VI, ha l’obbligo di
registrare e conservare i dati relativi alle attività svolte, incluse le valutazioni di rischio ad
esse associate.
7. L’operatore ha l’obbligo di fornire all’ENAC, su base annuale, i dati relativi alle attività svolte
secondo le indicazioni dell’Ente.
8. Per ottenere l’Autorizzazione, l’operatore presenta all’ENAC specifica domanda nella quale
attesta la rispondenza alle sezioni applicabili del presente Regolamento e indica le
condizioni e i limiti applicabili alle operazioni di volo previste, inclusa, eventualmente, la
necessità di operare in spazi aerei segregati. Alla domanda allega la documentazione
contenente:
a) i dati della targhetta identificativa del SAPR, la descrizione e la configurazione del
sistema da impiegare, nonché le caratteristiche e le prestazioni tali da garantirne un
impiego sicuro ovvero la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore, nel caso
di SAPR in possesso di Certificazione di Progetto (Art. 13);
b) i risultati delle prove dell’attività sperimentale iniziale;
Regolamento
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c) la tipologia delle operazioni specializzate che intende svolgere;
d) i risultati dell’analisi del livello di rischio associato alle operazioni previste, eseguita al
fine di sostanziare la sicurezza delle stesse;
e) il manuale di volo dell’APR o documento equivalente;
f) il programma di manutenzione del SAPR;
g) il manuale delle operazioni, inclusa la descrizione delle modalità di valutazione e
gestione del rischio.
9. L’ENAC rilascia l’autorizzazione al completamento con esito positivo della valutazione della
documentazione prodotta da parte dell’operatore per sostanziare la capacità di effettuare
l’attività in sicurezza. Nell’ambito delle valutazioni, l’ENAC si riserva di richiedere
l’effettuazione di ulteriori analisi e prove e di condurre eventuali ispezioni.
10. L’autorizzazione o la dichiarazione rimangono valide, purché le operazioni siano condotte
nell’ambito delle condizioni e limiti dell’autorizzazione o della dichiarazione. Decade nel
caso che siano apportate modifiche al sistema o effettuate operazioni al di fuori delle
previsioni dell’autorizzazione/dichiarazione.
11. L’operatore ha l’obbligo di comunicare all’ENAC i dati e le informazioni aggiornate delle
operazioni autorizzate o oggetto di dichiarazione, richiedendo, se del caso, le
corrispondenti variazioni dell’autorizzazione o modificando la dichiarazione per operazioni
non critiche. L’ENAC si riserva la facoltà di condurre verifiche sulle effettive modalità con
cui sono condotte le attività riferibili a questa sezione.
12. Per l’assolvimento degli adempimenti di cui sopra, l’operatore può avvalersi di
organizzazioni riconosciute dall’ENAC, inclusa l’effettuazione dell’attività sperimentale
necessaria e la predisposizione della documentazione relativa.
[Emendamento 1 del 21/12/2015]
Art. 12
Operazioni con APR di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg
1. Le operazioni specializzate condotte con SAPR di massa operativa al decollo minore o
uguale a 2 kg sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi, a condizione che gli
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aspetti progettuali e le tecniche costruttive dell’APR abbiano caratteristiche di inoffensività,
precedentemente accertate dall’ENAC o da soggetto da esso autorizzato.
2. In aderenza con quanto disposto all’art. 10, comma 7 del presente Regolamento, è proibito
il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme
di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone.
3. Per la conduzione delle operazioni è sufficiente che l’APR venga pilotato da persone in
possesso di un Attestato di cui all’art. 21 in corso di validità, secondo le previsioni del
Manuale di volo o documento equivalente.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, il pilota assume le funzioni di operatore e le relative
responsabilità, incluse le registrazioni e segnalazioni. Non sono obbligatori i requisiti
organizzativi richiesti agli operatori nei precedenti articoli ma il pilota deve assicurare la
corretta conduzione del mezzo e l’effettuazione della manutenzione prevista.
5. Le operazioni specializzate condotte con APR di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg
con parti rotanti protette da impatto accidentale e con velocità massima minore o uguale a
60 km/h, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, sono
considerate non critiche in tutti gli scenari operativi. Il pilota, al quale non è richiesto il
possesso di un Attestato secondo quanto previsto al successivo art. 21, deve comunque
garantire che le operazioni siano svolte in osservanza delle regole di circolazione definite
nella Sezione V.
6. Per l’effettuazione delle operazioni con SAPR avente le caratteristiche di cui al presente
articolo, l’operatore, o il pilota nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, deve in ogni caso
presentare all’ENAC la dichiarazione in accordo al comma 2 dell’art. 9 del presente
Regolamento.
[Emendamento 1 del 21/12/2015]
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 19 di 36
Art. 13
Certificazione di Progetto
1. I costruttori che intendono produrre in serie i SAPR di cui alla presente Sezione, possono
richiedere all’ENAC il rilascio di un certificato di progetto attestante la rispondenza ai
requisiti di cui all’articolo 10 commi 5 o 6 o all’articolo 12 comma 1, come applicabile.
2. Il certificato di progetto può essere emesso, a conclusione degli accertamenti dell’ENAC, a
condizione che il costruttore abbia:
a) un’organizzazione riconosciuta idonea dall’ENAC per l’emissione del certificato di
conformità di cui al successivo comma 4 e per la gestione degli inconvenienti;
b) definito la configurazione del SAPR oggetto del certificato;
c) condotto tutte le analisi e le prove necessarie per stabilire le condizioni e limitazioni per
dimostrare il livello di sicurezza in funzione dello scenario previsto;
d) predisposto i pertinenti Manuale di Volo e Manuale di Manutenzione o documenti
equivalenti.
3. Il certificato di progetto emesso dall’ENAC riporta le seguenti informazioni:
a) identificazione del costruttore;
b) identificazione e configurazione del SAPR;
c) scenario delle operazioni;
d) condizioni e/o limitazioni;
e) documentazione tecnica associata;
f) qualunque altra informazione ritenuta utile dall’ENAC.
4. Ai fini dell’impiego per operazioni specializzate critiche, ogni SAPR in possesso di un
certificato di progetto, deve essere accompagnato da un certificato di conformità emesso
dal costruttore che attesta la rispondenza alla configurazione identificata nel relativo
certificato di progetto.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 20 di 36
SEZIONE III
Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto con mezzi aerei di massa operativa al decollo
uguale o maggiore di 25 kg
Art. 14
Registrazione e identificazione
1. Gli APR con massa operativa al decollo uguale o maggiore di 25 kg, che effettuano attività
all’interno dello spazio aereo italiano, sono registrati dall’ENAC mediante iscrizione nel
Registro degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto, con l’apposizione di marche di registrazione
dedicate; le medesime marche devono essere altresì apposte sulla stazione di controllo a
terra. Inoltre deve essere apposta sul mezzo aereo e sulla stazione di terra una targhetta di
identificazione.
2. La richiesta di registrazione deve essere presentata dal proprietario del SAPR in accordo
alle procedure stabilite dall’ENAC.
[Emendamento 1 del 21/12/2015]
Art. 15
Aeronavigabilità
1. L’abilitazione alla navigazione è attestata dal rilascio di un Permesso di Volo al SAPR, o da
un Certificato di Navigabilità Ristretto nel caso di SAPR in possesso di un Certificato di Tipo
Ristretto.
2. Il Permesso di Volo può essere rilasciato:
a) per effettuare la sperimentazione allo scopo di ricerca e sviluppo o di dimostrazione di
rispondenza alla base di certificazione nel caso di SAPR per i quali è stato richiesto un
certificato di tipo ristretto;
b) per operazioni specializzate nel caso di SAPR non costruiti in serie e quindi non in
possesso di certificazione di tipo ristretto.
3. Il Permesso di Volo specifica le condizioni e/o limitazioni, nell’ambito delle quali devono
essere condotte le operazioni, esse includono anche le applicabili limitazioni riguardanti le
tipologie delle aree di operazioni.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 21 di 36
4. Per ottenere il Permesso di Volo per l’attività sperimentale di cui al comma 2.a), il
proprietario del SAPR deve presentare domanda all’ENAC fornendo la documentazione
necessaria per sostanziare la capacità del sistema di svolgere l’attività sperimentale in
sicurezza. L’attività sperimentale deve essere condotta in aree a limitato carico antropico, in
relazione alla esposizione al rischio.
Il richiedente deve presentare, in accordo alle disposizioni ENAC in vigore, richiesta di
segregazione dello spazio aereo, ove ne ricorrano le necessità.
5. L’ENAC rilascia il Permesso di Volo per attività sperimentale all’esito positivo delle verifiche
sulla documentazione presentata. Il Permesso di Volo per attività sperimentale viene
rilasciato per il periodo di tempo necessario allo svolgimento della relativa attività.
6. Il Permesso di Volo per operazioni specializzate di cui al comma 2.b) può essere ottenuto
su richiesta del proprietario del SAPR dopo il completamento con esito positivo dell’attività
di volo sperimentale iniziale effettuata con il Permesso di volo per attività sperimentale.
7. Il Permesso di Volo per operazioni specializzate è rilasciato dall’ENAC al termine positivo
degli accertamenti necessari a verificare che le operazioni previste possono essere
condotte con un livello di sicurezza adeguato. Il Permesso di Volo ha validità massima di
tre anni. Qualora sussistano le condizioni e su specifica richiesta, ENAC può, come
applicabile, rinnovare o rilasciare un nuovo Permesso di Volo a un determinato SAPR, in
funzione dello scopo dello stesso. Il Permesso di Volo decade di validità qualora le
limitazioni e le condizioni applicabili non siano rispettate, nel caso di modifiche al sistema
non preventivamente approvate dall’ENAC o di inottemperanza ai requisiti di cui agli artt. 16
e seguenti.
8. Per i SAPR destinati a essere costruiti in serie, il costruttore deve presentare all’ENAC
domanda di rilascio di certificato di tipo ristretto. Il certificato attesta la rispondenza alla
base di certificazione stabilita dall’ENAC, determinata tenendo conto delle specificità del
sistema e delle sue modalità di impiego. La relativa Specifica di Tipo riporta le condizioni
e/o limitazioni nell’ambito delle quali il sistema può essere impiegato, includendo anche le
limitazioni riguardanti la tipologia delle aree di operazioni e l’utilizzo dello spazio aereo.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 22 di 36
Nel caso di SAPR che hanno ricevuto una certificazione di tipo, al relativo APR può essere
rilasciato un certificato di navigabilità ristretto se conforme alla Specifica di Tipo ed in
condizioni per un impiego sicuro. L’organizzazione che intende progettare e produrre i
SAPR costruiti in serie, deve essere approvata dall’ENAC.
9. Il certificato di tipo ristretto e la relativa specifica di tipo sono rilasciati al termine delle
verifiche di conformità alla base di certificazione e all’esito positivo dell’attività sperimentale.
10. Il certificato di navigabilità ristretto viene rilasciato al singolo SAPR a seguito di
presentazione da parte del proprietario di una dichiarazione del costruttore che attesta che
il SAPR è conforme al tipo certificato. Il certificato di navigabilità ha validità illimitata. La
validità decade qualora le limitazioni e le condizioni applicabili non siano rispettate, nel caso
di modifiche al sistema non preventivamente approvate dall’ENAC o di inottemperanza ai
requisiti di cui agli articoli 18 e 19. L’ENAC si riserva la facoltà di effettuare controlli a
campione per verificare il mantenimento delle condizioni di validità del certificato di
navigabilità ristretto.
Art. 16
Certificato Acustico
1. Non è previsto il rilascio del Certificato Acustico.
Art. 17
Autorizzazione dell’operatore
1. Per poter effettuare operazioni specializzate l’operatore del SAPR deve ottenere
l’autorizzazione dell’ENAC, dimostrando di possedere i requisiti di cui ai successivi articoli
18 e 19.
2. Gli accertamenti che l’ENAC conduce sono in funzione del livello di criticità delle operazioni
stesse.
Art. 18
Organizzazione dell’operatore
1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’operatore deve dimostrare di:
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 23 di 36
a) disporre di una organizzazione tecnica ed operativa adeguata all’attività che intende
effettuare e alla consistenza e tipologia della flotta. I piloti impiegati dall’operatore
devono avere le qualificazioni richieste per condurre l’attività prevista;
b) avere nominato un Responsabile Tecnico per la gestione delle operazioni,
dell’aeronavigabilità e dell’addestramento;
c) disporre di SAPR in possesso di certificazioni/autorizzazioni, ed equipaggiati, nella
configurazione prevista per lo svolgimento delle “operazioni specializzate” richieste;
d) disporre di piloti con licenza ed abilitazioni adeguate al tipo di SAPR da impiegare;
e) avere predisposto il “Manuale delle Operazioni”, contenente le istruzioni o procedure
necessarie per la gestione delle operazioni in condizioni normali e di emergenza,
dell’aeronavigabilità e dell’addestramento e renderlo disponibile a tutto il personale
coinvolto nelle attività;
f) essere in grado di condurre le operazioni in accordo alle limitazioni e condizioni previsti
per la richiesta dell’autorizzazione.
Art. 19
Manutenzione del SAPR
1. L’operatore del SAPR deve stabilire, sulla base delle istruzioni del costruttore, integrandole
come necessario in base alla tipologia delle operazioni, un programma di manutenzione
adeguato per assicurare il mantenimento dell’aeronavigabilità del sistema.
2. L’operatore si deve dotare di un sistema di registrazione dei dati inerenti alle ore di volo,
eventi significativi per la sicurezza, manutenzioni e sostituzione componenti.
3. La manutenzione ordinaria può essere effettuata dall’operatore dopo aver frequentato
idoneo corso per la manutenzione presso il costruttore o altre organizzazioni da questo
autorizzate.
4. Il costruttore o altra organizzazione da questi riconosciuta, è autorizzato ad effettuare le
operazioni di manutenzione dei propri SAPR.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 24 di 36
SEZIONE IV
Disposizioni per il pilotaggio degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto
Art. 20
Pilota di APR
1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 12, comma 5, ai fini della conduzione di un APR è
richiesto un pilota in possesso di appropriato riconoscimento di competenza, in corso di
validità. Ai sensi del Codice della Navigazione, il pilota è responsabile della condotta in
sicurezza del volo.
2. Qualunque persona che abbia una età minima di 18 anni ed una idoneità psicofisica
adeguata alle funzioni da assicurare, può ottenere un riconoscimento di competenza se
dimostra di possedere le conoscenze aeronautiche basiche e la capacità di condurre un
APR.
3. Il riconoscimento di competenza è costituito da un “Attestato di pilota” o da una “Licenza di
pilota” di APR. Essi sono rilasciati dall’ENAC direttamente o tramite soggetti autorizzati,
secondo le previsioni di cui ai successivi articoli 21 e 22.
4. L’Attestato e la Licenza di Pilota di APR hanno una validità di cinque anni, se non
diversamente disposto dall’ENAC, e sono rinnovabili secondo le previsioni di cui ai
successivi articoli 21 e 22.
5. Il pilota esercita i privilegi dell’Attestato o della Licenza secondo le abilitazioni e le
limitazioni in esse contenute.
6. Il pilota ha l’obbligo di registrare la propria attività di volo e non può effettuare operazioni
specializzate se nei 90 giorni precedenti alla data dell’attività in operazioni specializzate
non ha effettuato almeno tre distinti voli con il SAPR.
Art. 21
Attestato di Pilota di APR
1. Per la conduzione di APR di massa operativa al decollo minore di 25 kg in condizioni VLOS
è necessario il possesso dell’Attestato di Pilota di APR, rilasciato da un Centro di
Addestramento APR approvato di cui successivo Art. 23. L’Attestato è rilasciato per
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 25 di 36
categorie di APR e contiene le limitazioni operative per l’esercizio dei privilegi ad esso
associati.
2. Ai fini dell’idoneità psicofisica, il pilota deve essere in possesso di una certificazione medica
rilasciata da un Esaminatore Aeromedico (Aero Medical Examiner – AME) secondo gli
standard relativi alla licenza LAPL, di cui al Regolamento (UE) n. 1178/2011. Il possesso di
certificazioni mediche di classe II è altresì riconosciuto valido ai fini della dimostrazione del
possesso dei requisiti psicofisici.
3. Per ottenere l’Attestato di Pilota di APR il richiedente deve:
a) acquisire la conoscenza delle regole dell’aria applicabili, delle cognizioni aeronautiche
di base, degli aspetti di safety e dei rischi operativi, mediante la frequenza con esito
favorevole di apposito corso di formazione presso un Centro di Addestramento APR
approvato. Il possesso di una licenza di pilota civile o di un attestato di volo sportivo di
cui al DPR n. 133/2010 dà luogo a crediti ai fini del soddisfacimento del presente
requisito;
b) effettuare con esito positivo un programma di addestramento sul tipo o classe di APR
da condurre;
c) superare un esame pratico con un Esaminatore presso un Centro di Addestramento
APR approvato.
4. Al rinnovo degli Attestati provvedono i Centri di Addestramento APR approvati sulla base
dell’attività svolta, di una prova pratica condotto da un Esaminatore e di un valido certificato
medico di cui al comma 2. Il rinnovo dell’Attestato è notificato all’ENAC secondo quanto
disposto nel successivo art. 23.
Art. 22
Licenza di Pilota di APR
1. Per la conduzione di APR in operazioni BVLOS oppure di APR con massa al decollo
maggiore o uguale a 25 kg, è necessario il possesso di una Licenza di Pilota di APR
rilasciata dall’ENAC.
2. Le licenze sono rilasciate in applicazione delle procedure in uso per il rilascio delle altre
licenze per il personale di volo.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 26 di 36
3. Ai fini dell’idoneità psicofisica, il pilota deve essere in possesso di un certificato medico di
terza classe in corso di validità, rilasciato in accordo al Regolamento ENAC
“Organizzazione Sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle
licenze e degli attestati aeronautici”.
4. Per ottenere una Licenza di Pilota di APR il richiedente deve dimostrare adeguate
conoscenze aeronautiche di base e capacità di conduzione dell’APR, da acquisire secondo
programmi stabiliti dall’Ente e condotti presso un Centri di Addestramento APR approvati in
possesso di specifica abilitazione.
5. I programmi ed i requisiti di formazione ed addestramento per i casi non direttamente
previsti in questo regolamento sono stabiliti dall’ENAC sulla base dei singoli casi.
6. Il possesso di una Licenza di pilota CPL e Abilitazione IR soddisfa i requisiti relativi alle
conoscenze aeronautiche di base. Ulteriori crediti possono essere attribuiti in ragione dei
programmi di formazione di cui al precedente comma 5 sulla base dei singoli casi.
7. Al rinnovo delle Licenze provvede l’ENAC sulla base dell’attività svolta, di un prova pratica
condotta da un Esaminatore riconosciuto dall’ENAC e di un valido certificato medico di cui
al precedente comma 3.
8. Fino alla emissione della licenza di cui al presente articolo, l’ENAC stabilisce caso per caso
i requisiti applicabili ai piloti per la conduzione di APR in operazioni BVLOS o di massa al
decollo uguale o maggiore di 25 kg.
Art. 23
Centri di Addestramento APR
 I Centri di Addestramento APR sono approvati dall’ENAC e forniscono sia la formazione
teorica che l’addestramento pratico. Essi devono essere dotati di idonea organizzazione e
disporre di adeguate procedure, materiale didattico e mezzi per l’addestramento, uno o più
Istruttori e almeno un Esaminatore, riconosciuto dall’ENAC, per la conduzione di prove
pratiche finalizzate al rilascio ed al rinnovo degli Attestati di pilota di APR.
 L’ENAC approva il Centro di Addestramento APR sulla base degli accertamenti sulla
organizzazione del Centro e sulla capacità di erogare l’intera formazione del pilota, sulle
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 27 di 36
procedure, sul materiale di formazione e sulla qualificazione del personale, Istruttore ed
Esaminatore.
 Il Centro di Addestramento autorizzato al rilascio notifica all’ENAC l’emissione dell’Attestato
di Pilota di APR entro 3 giorni. La notifica è effettuata esclusivamente per via informatica
nel sito web dell’Ente (www.enac.gov.it) inserendo i dati richiesti dalla procedura. Con le
stesse procedure notifica il rinnovo degli Attestati.
[Emendamento 1 del 21/12/2015]
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 28 di 36
SEZIONE V
Regole di circolazione e utilizzo dello spazio aereo
Art. 24
Operazioni in VLOS
1. Nelle operazioni in VLOS il pilota deve essere in grado di mantenere il contatto visivo
diretto con l’APR, in maniera tale da monitorarne il profilo di volo nei riguardi di altri
aeromobili, persone, imbarcazioni, veicoli e infrastrutture allo scopo di evitare le collisioni.
2. Le operazioni in VLOS sono consentite, di giorno, fino ad un’altezza massima di 150 m
AGL e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 500 m, e devono essere
condotte in modo sicuro e senza arrecare danni a terzi. Distanze e altezze superiori
possono essere valutate e, se del caso, autorizzate dall’ENAC a seguito della
presentazione di adeguata valutazione del rischio da parte dell’operatore SAPR.
3. In caso di perdita del contatto visivo del SAPR, entro i limiti orizzontali e verticali consentiti,
il pilota deve terminare il volo il prima possibile.
4. Ad eccezione di quanto prescritto nel successivo comma 6, le operazioni dei SAPR non
possono essere condotte:
a) all’interno dell’ATZ di un aeroporto e nelle aree sottostanti le traiettorie di decollo ed
atterraggio oppure ad una distanza inferiore a 5 km dall’aeroporto (ARP o coordinate
geografiche pubblicate), laddove non sia istituita una ATZ a protezione del traffico di
aeroporto;
b) all’interno dei CTR, fatto salvo quanto riportato nel successivo comma 5;
c) all’interno delle aree regolamentate attive e delle aree proibite.
5. Le operazioni dei SAPR all’interno dei CTR sono consentite esclusivamente ai sistemi con
mezzi aerei di massa operativa al decollo minore di 25 kg, fino ad un’altezza massima di 70
m AGL e fino ad una distanza massima sul piano orizzontale di 200 m. Nelle aree
sottostanti le traiettorie di decollo e atterraggio oltre i limiti dell’ATZ e fino a 15 km
dall’aeroporto, il limite di altezza è fissato a 30 m AGL.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 29 di 36
6. Nel caso sia necessario condurre operazioni in condizioni che non possano soddisfare i
criteri di cui ai precedenti commi 4a), 4b) e 5, le operazioni sono condotte, secondo le
procedure pubblicate dall’ENAC. Nel caso sia necessario operare negli spazi aerei di cui al
precedente comma 4c), le operazioni sono soggette a specifica autorizzazione, secondo le
procedure pubblicate dall’ENAC.
[Emendamento 1 del 21/12/2015]
Art. 25
Operazioni in EVLOS
1. Nelle operazioni in EVLOS, condotte entro i limiti orizzontali e verticali VLOS o oltre tali
limiti se autorizzati, il pilota mantiene la responsabilità di evitare collisioni, adottando metodi
alternativi per mantenere il contatto visivo con il SAPR. Tale responsabilità può essere
assolta attraverso l’osservazione visiva mediante l’impiego di osservatori e/o stazioni di
pilotaggio supplementari. Le operazioni EVLOS possono essere condotte a seguito di
specifica autorizzazione da parte dell’ENAC.
2. Le operazioni in EVLOS, sono condotte secondo le stesse modalità e con le stesse
limitazioni delle operazioni in VLOS, ovvero in accordo a quanto stabilito nel precedente art.
24.
Art. 26
Operazioni in BVLOS
1. Le operazioni in BVLOS sono condotte oltre i limiti orizzontali e verticali VLOS, ovvero a
distanze tali per cui non possono essere applicate le procedure per evitare le collisioni
mediante osservazione visiva. Le operazioni in BVLOS necessitano di sistemi e procedure
per il mantenimento della separazione e per evitare le collisioni che richiedono
l’approvazione da parte dell’ENAC.
2. Le operazioni in BVLOS possono richiedere l’uso di spazi aerei segregati (temporanei o
permanenti), fermo restando le limitazioni e le condizioni di utilizzo individuate dall’ENAC,
sulla base della tipologia delle operazioni e delle risultanze della valutazione del rischio
effettuata dall’operatore SAPR.
[Emendamento 1 del 21/12/2015]
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 30 di 36
Art. 27
Procedure specifiche e fornitura dei servizi di navigazione aerea
1. In caso di traffico interferente di altro aeromobile, le operazioni SAPR in VLOS e in EVLOS
non hanno diritto di precedenza ed il pilota remoto, esercitando la capacità “see and avoid”,
deve portarsi immediatamente a terra oppure ad un’altezza massima di sicurezza di 25 m,
tale da non interferire con l’altro aeromobile.
2. Le operazioni “non critiche” in VLOS e in EVLOS dei SAPR con massa operativa al decollo
minore di 25 kg, devono essere condotte ad una distanza orizzontale di sicurezza di
almeno 150 m dalle aree congestionate, e ad almeno 50 m dalle persone che non siano
sotto il diretto controllo dell’operatore SAPR. In tutti gli altri casi, l’operatore deve
presentare all’ENAC idonea valutazione del rischio.
3. Salvo specifica disposizione da parte di ENAC per particolari operazioni e previo accordo
con il fornitore dei SNA competente, in deroga alle previsioni di cui al Regolamento (UE) n.
923/2012 (SERA) e al Regolamento ENAC Regole dell’Aria Italia (RAIT), alle operazioni
SAPR non sono forniti i servizi di traffico aereo e non è richiesto l’uso del transponder
all’interno dello spazio aereo nazionale.
[Emendamento 1 del 21/12/2015]
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 31 di 36
SEZIONE VI
Disposizioni Generali per i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto
Art. 28
Conservazione della documentazione
1. L’operatore, il costruttore, l’organizzazione di progetto, il pilota, secondo le rispettive
responsabilità, sono tenuti a mantenere e rendere disponibile all’ENAC la documentazione
prodotta per dimostrare la rispondenza al presente regolamento.
Art. 29
Comunicazione di eventi
1. L’operatore, il costruttore, l’organizzazione di progetto, il pilota di SAPR di massa operativa
al decollo minore, uguale o maggiore di 25 kg, secondo le rispettive responsabilità, sono
tenuti a comunicare all’ENAC, entro le 72 ore dall’evento e in accordo al Regolamento (UE)
n. 376/2014, gli eventi di cui all’allegato V del Regolamento (UE) n. 2015/1018, secondo le
procedure stabilite dall’Ente. In accordo al Regolamento (UE) n. 996/2010, nel caso di
incidente o inconveniente grave vige l’obbligo di informare entro 60 minuti l’ANSV con le
modalità da essa previste.
2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dagli atti giuridici del diritto nazionale, l’ENAC,
al fine di svolgere le verifiche di competenza può accedere senza restrizioni al SAPR , ai
dati del registratore di volo, se installato, e a qualsiasi documentazione utile emessa o
utilizzata dai soggetti di cui al comma 1).
[Emendamento 3 del 24/03/2017]
Art. 30
Sanzioni per inosservanza del Regolamento
1. L’ENAC può adottare, nel rispetto della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni, provvedimenti di sospensione totale o parziale delle autorizzazioni o delle
certificazioni rilasciate o annullare i privilegi ottenuti, nei casi per i quali è prevista una
dichiarazione, in caso di inadempienza ai requisiti del presente Regolamento o quando
l’operatore non si dimostra in grado di assicurarne la rispondenza. Le autorizzazioni, le
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 32 di 36
certificazioni e i privilegi ottenuti a seguito di dichiarazione, possono essere altresì sospesi
se l’operatore non consente all’ENAC l’effettuazione degli accertamenti di competenza.
Il periodo di sospensione non può superare i 6 mesi. L’ENAC provvede a notificare
all’operatore l’atto di sospensione, le motivazioni ed il tempo concesso per il ripristino dei
requisiti interessati.
L’autorizzazione, la certificazione o i privilegi ottenuti a seguito di dichiarazione, sono
revocati nel caso in cui l’operatore non provveda a ripristinare nei tempi previsti la
rispondenza ai requisiti.
2. L’effettuazione di operazioni specializzate con l’uso di SAPR in carenza dell’autorizzazione
dell’ENAC per operazioni critiche o della dichiarazione da parte dell’operatore per
operazioni non critiche, ovvero l’inosservanza delle norme di sicurezza nel corso delle
operazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 1174, 1216, 1228, 1231
del codice della navigazione, secondo le diverse fattispecie.
3. Il mancato rispetto delle regole fissate dal presente Regolamento da parte del pilota di APR
comporta la sospensione della validità dell’Attestato o Licenza per periodi da 1 a 12 mesi in
ragione della gravità della non conformità fino alla revoca per i casi di notevole gravità.
Sono inoltre applicabili le altre sanzioni disciplinate dai pertinenti regolamenti ENAC e dal
Codice della Navigazione.
[Emendamento 1 del 21/12/2015]
Art. 31
Data Link
1. Il data link facente parte dei SAPR deve assicurare l’attuazione delle funzioni di Command
e Control con la necessaria continuità e affidabilità in relazione all’area delle operazioni.
2. Il data link deve utilizzare frequenze autorizzate e scelte opportunamente in modo da
minimizzare la possibilità di interferenze involontarie e volontarie che possano
compromettere la sicurezza delle operazioni.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 33 di 36
Art. 32
Assicurazione
1. Non è consentito condurre operazioni con un SAPR se non è stata stipulata e in corso di
validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e
non inferiore ai massimali minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE)
785/2004.
Art. 33
Security
1. L’operatore deve adottare misure adeguate a protezione del SAPR per prevenire atti illeciti
durante le operazioni anche al fine di prevenire le interferenze volontarie del radio link.
2. L’operatore deve stabilire procedure per impedire l’accesso di personale non autorizzato
all’area delle operazioni, in particolare alla stazione di controllo, e per lo stivaggio del
sistema.
3. I dati notificati all’ENAC dai Centri di Addestramento APR di cui all’art. 23, comma 3 sono
resi accessibili alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
4. Gli operatori SAPR sono responsabili di verificare l’esistenza di eventuali disposizioni
emanate dalla Autorità di Pubblica Sicurezza per le aree interessate dalle operazioni.
Art. 34
Protezione dei dati e privacy
1. Laddove le operazioni svolte attraverso un SAPR possano comportare un trattamento di
dati personali, tale circostanza deve essere menzionata nella documentazione sottoposta ai
fini del rilascio della pertinente autorizzazione.
2. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (“Codice in materia di
protezione dei dati personali”), con particolare riguardo all’utilizzo di modalità che
permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità ai sensi dell’art. 3 del citato
Codice, nonché delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell’interessato prescritti dal
Garante per la protezione dei dati personali.
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 34 di 36
SEZIONE VII
Aeromodelli
Art. 35
Generalità
1. L’aeromodellista ai comandi dell’aeromodello ha la responsabilità di utilizzare il mezzo in
modo da non arrecare rischi a persone o beni a terra e ad altri utilizzatori dello spazio
aereo, mantenere la separazione da ostacoli, evitare collisioni in volo e dare la precedenza
a tutti.
2. L’aeromodellista è responsabile di ottemperare agli obblighi relativi e a ottenere le eventuali
autorizzazioni per l’utilizzo dello spettro elettromagnetico impegnato dal radiocomando.
3. Non è richiesta riserva di spazio aereo se:
a) gli aeromodelli hanno le seguenti caratteristiche:
1) massa operativa al decollo minore di 25 kg;
2) massima superficie alare di 500 dm
2
;
3) massimo carico alare di 250 g/dm2
;
4) massima cilindrata totale dei motori a pistoni di 250 cm3
; o massima potenza totale
dei motori elettrici 15 kW o massima spinta totale dei motori a turbina di 25 kg (250
N) o massima potenza totale motori turboelica 15 kW;
5) a volo libero o a volo circolare vincolato;
6) aerostati ad aria calda con peso totale del contenitore di gas trasportato per i
bruciatori non superiore a 5 kg; e
b) l’attività rispetta i seguenti requisiti:
1) sia effettuata di giorno e l’aeromodellista mantenga il continuo contatto visivo con
l’aeromodello, senza l’ausilio di dispositivi ottici e/o elettronici;
2) sia effettuata in aree opportunamente selezionate dall’aeromodellista, fino ad
un’altezza massima di 70 m AGL entro un raggio massimo di 200 m, in zone non
popolate, sufficientemente lontano da edifici, infrastrutture e installazioni;
Regolamento
MEZZI AEREI A PILOTAGGIO REMOTO Ed. 2 pag. 35 di 36
3) al di fuori dell’ATZ di un aeroporto, oppure ad una distanza superiore a 5 Km
dall’aeroporto (ARP o coordinate geografiche pubblicate), laddove non sia istituita
una ATZ a protezione del traffico di aeroporto;
4) al di fuori dei CTR;
5) al di fuori delle zone regolamentate attive e delle zone proibite.
4. Nel caso non siano soddisfatti uno o più criteri del precedente comma 3, le attività degli
aeromodelli devono svolgersi all’interno delle aree istituite da ENAC per le attività
aeromodellistiche oppure, in alternativa, in spazi aerei segregati. Permane l’obbligo
dell’attestato di aeromodellista con abilitazione al pilotaggio di aeromodelli rilasciato
dall’Aero Club d’Italia nei casi di voli ad altezze superiori a 70 m AGL.
Nel caso non siano soddisfatte le limitazioni sul peso e sulla potenza di propulsione di cui al
comma 3a), l’operatore deve avere almeno 18 anni e deve essere titolare dell’Attestato di
aeromodellista rilasciato dall’Aero Club d’Italia.
5. In presenza di traffico interferente di altro utilizzatore dello spazio aereo, l’aeromodello non
ha diritto di precedenza e deve essere portato ad una altezza di sicurezza tale da non
interferire con l’altro aeromobile.
6. L’aeromodellista deve rispettate le eventuali disposizioni emesse dalle amministrazioni
locali competenti.
7. Su un aeromodello utilizzato in un luogo aperto al pubblico non possono essere installati
dispositivi o strumenti che ne configurino l’uso in operazioni specializzate.
8. Le manifestazioni aeromodellistiche e l’esercizio degli aeromodelli nel corso delle
manifestazioni aeromodellistiche devono essere effettuati in ottemperanza alle disposizioni
emesse dall’Aero Club d’Italia.
9. Non rientrano nelle prescrizioni del presente Regolamento, gli aeromodelli a volo libero
classe FAI F1 con massa minore a 1,5 kg, quelli a volo vincolato circolare e quelli utilizzati
in luoghi chiusi, “spazio indoor”.
[Emendamento 1 del 21/12/2015]
Regolamento
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SEZIONE VIII
Disposizioni finali
Art. 36
Tariffe
1. Per gli aspetti amministrativi legati all’adempimento di quanto contenuto nel presente
Regolamento, si applica quanto previsto dal Regolamento delle Tariffe dell’ENAC in vigore.
Art. 37
Decorrenza e norme transitorie
1. Ferma restando la data di entrata in vigore dell’Edizione 2 del regolamento, già fissata al 16
settembre 2015, le modifiche e integrazioni introdotte con il presente Emendamento 1
entrano in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito internet dell’Ente, ad
eccezione delle seguenti disposizioni:
a) utilizzo del sito web ENAC (www.enac.gov.it) per il deposito delle dichiarazioni di cui
all’art. 9, comma 2 e per la notifica degli attestati di cui all’art. 23, comma 3 a far data
dal 1 gennaio 2016;
b) obbligo dell’attestato di cui all’art. 21, a far data dal 1 luglio 2016. Le qualificazioni dei
piloti già rilasciate mantengono la loro validità fino al 30 giugno 2017 e possono essere
convertite a far data dal 1 luglio 2016;
c) le autorizzazioni dei Centri di Addestramento APR, rilasciati sulla base dell’Edizione 1
del Regolamento, mantengono la loro validità fino al 1 luglio 2016. Decorso tale
periodo decadono di validità.
[Emendamento 2 del 22/12/2016]
2. Le autorizzazioni per l’impiego di SAPR rilasciate dall’ENAC agli operatori e le dichiarazioni
rese in base all’Edizione 1 del Regolamento decadono di validità dal 1 luglio 2016. Entro il
predetto termine, le suddette autorizzazioni devono essere convertite in accordo ai nuovi
requisiti. A far data dal 1 gennaio 2016, le dichiarazioni devono essere confermate tramite
inserimento nel data base ENAC.
[Emendamento 1 del 21/12/2015]


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